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Se l’attività bancaria si caratterizza per l’esercizio congiunto di raccolta e concessione di credito, Il legislatore ha sentito il bisogno di regolamentare ogni forma di intermediazione finanziaria, anche quella che non avviene con le modalità e le forme bancarie tipiche o che opera su di uno solo dei versanti (raccolta o finanziamento).

 

L’ordinamento comunitario, che ha intrapreso con una serie di direttive l’armonizzazione minima delle condizioni di accesso e di esercizio dei mercati bancario e finanziario (intese come uno dei settori fondamentali di edificazione del mercato unico), compie il passo fondamentale di riservare agli enti creditizi (da noi le banche) “la raccolta di depositi, o altri fondi rimborsabili, dal pubblico” (art. 3 II Direttiva banche DIR.1989/646/CEE).

 

La stessa Direttiva è stata poi attuata in Italia con il T.U.B. (Testo Unico Bancario) del 1993, il cui art. 11stabilisce la riserva della “raccolta del risparmio tra il pubblico” a favore delle banche e disciplina, alla stregua di eccezioni, i casi nei quali è possibile per altri soggetti effettuare altre forme limitate di raccolta.

 

Ora la disciplina del TITOLO V del T.U.B. è stata completamente riformata dal d.lgs. 13.8.2010, n. 141  che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori. La nuova regolamentazione prevede ora differenti tipi di intermediari finanziari.

 

Parallelamente, infatti, nelle previsioni Nel T.U.F. (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio del 1998), gli intermediari che, a vario titolo, possono prestare servizi finanziari e le attività di investimento, appartengono a varie tipologie. Quelli che svolgono detti servizi in base alla legge italiana e sono quindi soggetti alle autorità di vigilanza nazionali, sono chiamati “soggetti abilitati”. In base all’art. 1, comma 1, lett. r), del T.U.F e sono:

 

  1. le SIM (società d’intermediazione mobiliare)

  2. le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia

  3. le imprese di investimento extracomunitarie

  4. le Sgr (società di gestione del risparmio)

  5. le società di gestione armonizzate

  6. le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario e le banche italiane

  7. le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento

 

L’art. 18, comma 1, del T.U.F  riserva l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi ed attività di investimento alle imprese di investimento (vale a dire alle società di intermediazione mobiliare – Sim -, che sono le imprese di investimento di diritto italiano e le imprese di investimento estere comunitarie ed extracomunitarie) e alle banche (banche italiane ed estere, comunitarie ed extracomunitarie).

 

L’espressione “esercizio professionale nei confronti del pubblico” lascia intendere che la riserva di attività, sanzionata penalmente (v. art. 166 Tuf che definisce le fattispecie di abusivismo), si riferisce a un’attività di natura imprenditoriale rivolta al mercato e alla generalità del pubblico.

 

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio di collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo o assunzione di garanzia.

 

In pratica, si tratta delle c.d. società finanziarie che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.


Tali soggetti sono sottoposti ad un regime di vigilanza dalla Banca d’Italia e se superano determinate soglie quantitative stabilite dal ministro dell’economia e delle finanze (dimensione e rapporto tra indebitamento e patrimonio), sono inserite in un “elenco speciale” temuto dalla stessa autorità.

 

Soltanto tali soggetti, tra le varie società finanziarie, quindi, possono parzialmente accedere al mercato dei servizi di investimento.

 

Ciò detto, in virtù della tutela offerta dalle norme contro la violazione della riserva di attività (art. 166 del T.U.F. citato) e quindi nell’ottica di contrastare eventuali forme di abusivismo, diventa pertanto fondamentale ricevere una corretta informazione sull’effettiva abilitazione del soggetto contraente con il quale vengono trattate attività finanziarie di vario genere e gestione del risparmio.

Violazione della Riserva di Attività

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