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Per fideiussione si intende l’accordo con il quale un soggetto, chiamato fideiussore (solitamente un parente, un conoscente o un socio societario), garantisce un’obbligazione altrui (ad es. un mutuo o un finanziamento), obbligandosi personalmente nei confronti del relativo creditore del rapporto obbligatorio (generalmente una banca o comunque un istituto creditizio).

 

In questo modo, pertanto, viene fornita una garanzia di soddisfare l’impegno economico assunto da un terzo nel caso che questi risultasse inadempiente.

L’obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l’obbligazione garantita. Oltre a questo, caratteristica rilevante è che l’entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito e non può essere prestata a condizioni più onerose. Per l’effetto, ai sensi dell’art. 1941 Cod. Civ. la fideiussione che eccede i limiti dell’obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

 

Tuttavia spesso accade che gli istituti di credito, in violazione a quest’ultimo principio, stipulino fideiussioni con la previsione di un capitale in garanzia di gran lunga più elevato del valore del capitale dell’obbligazione principale. Conseguentemente, il fideiussore viene a trovarsi ingiustamente in una evidente situazione di eccessiva onerosità e difficoltà dalla quale diventa fondamentale potersi adeguatamente difendere dal punto di vista legale al fine di ristorare le ingiustizie subite.

Fideiussione oltre i limiti di legge

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