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La pubblicità ormai è l’anima del commercio. Anche in finanza, dove il linguaggio è un importante indizio, si parla sempre più di prodotti finanziari e meno di intermediazione. Infatti sempre più di frequente accade che le tecniche di vendita utilizzate, dalle brochure alle consulenze verbali, raggiungano un livello tale da renderle idonee ad indurre in errore il soggetto al quale la pubblicità è rivolta e che, a causa del suo carattere ingannevole, pregiudica così il suo comportamento economico.

Le pubblicità possono giocare liberamente di fantasia, ma non devono spingere i consumatori a comportamenti indotti da informazioni infondate o fuorvianti. Lo vieta la legge, che prevede sanzioni e l’interruzione delle pubblicità ingannevoli.

In particolare, in materia bancaria – finanziaria, è importante sapere che un documento informativo su un determinato prodotto e con finalità promozionali, quasi come uno “spot”, deve comunque riportare tutte le informazioni rilevanti ai fini della scelta d’investimento.

Inoltre, alla luce della definizione di cui art. 1, comma1, lettera t del Testo unico della Finanza, anche la diffusione di messaggi promozionali finalizzati alla vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari, pur se effettuata in assenza di collocamento tramite soggetti abilitati, può considerarsi, ricorrendone i presupposti, un’offerta al pubblico». Come dire, insomma, che non può reclamarsi un “minore” rigore perché è solo pubblicità.

In particolare, la “reclame” deve: indicare come e dove potersi procurare il prospetto informativo; essere riconoscibile; non indurre in errore sul rischio (indicare il profilo rischio/rendimento e specificare le varie caratteristiche del rendimento); dare l’indicazione delle fonte se ci sono statistiche o dati; indicare sempre, con chiarezza, la frase (anche negli audiovisi) «prima dell’adesione leggere il prospetto».

La violazione di queste norme, ovviamente, può concretizzarsi attraverso diversi comportamenti:

  1. l’uso di espressioni non pienamente conformi alle effettive caratteristiche dell’investimento, come ad esempio, l’uso di espressioni quali “investimento semplice”, “sicuro” o “senza rischio”;

  2. il ricorso a termini che enfatizzino i vantaggi connessi con l’investimento, omettendo gli eventuali rischi. Ad esempio: l’indicazione del tasso cedolare senza specificare l’esistenza di un rischio cambio; la mancata indicazione della natura subordinata del titolo…

  3. l’utilizzo di modalità grafiche difformi per enfatizzare i vantaggi rispetto ai rischi;

  4. nel caso si pubblicizzano più prodotti finanziari diversi, l’enfatizzare i vantaggi di alcuni di questi ingenerando così la convinzione che gli stessi siano applicabili a tutti;

  5. l’evidenziare, anche con diverse modalità grafiche, i soli tassi cedolari massimi conseguibili quando la misura delle altre cedole è aleatoria;

  6. l’utilizzo di denominazioni che possano risultare imprecise e potenzialmente idonee a indurre in errore gli investitori in merito alle principali caratteristiche del prodotto finanziario;

  7. l’omessa indicazione, quando gli strumenti finanziari sono collocati direttamente sul mercato, della circostanza che il rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione sul mercato;

  8. l’omessa indicazione che il prodotto pubblicizzato non è destinato alla negoziazione in nessun mercato;

  9. l’omessa menzione, nel caso si riporti il rendimento del titolo, che questo è a scadenza e se si configura al netto o al lordo di costi e/o oneri espliciti a carico dell’investitore

  10. l’inserimento di informazioni, espressioni o termini che possano contraddire o integrare le informazioni riportare nel prospetto.

La pubblicità ingannevole è dunque un atto contrario alla correttezza professionale e, di fronte al suo verificarsi, è necessario valutare se essa abbia causato o meno un danno al consumatore.

Pubblicità ingannevole in materia bancaria e finanziaria

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